IL PRETORE
    Sciogliendo  la riserva di cui al verbale che precede, osserva: e'
 pacifico  in  primo  luogo,  che  il  ricorrente  ha   diritto   alla
 integrazione  della  propria  pensione, con decorrenza dal 1º gennaio
 1989, con l'attribuzione dell'assegno previsto dall'art.  6,  secondo
 comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140.
    In  tal  senso,  il legislatore ha disposto eliminando la distasia
 prevista nella precedente legge del  15  aprile  1985,  n.  140,  che
 attribuiva  il  beneficio  de quo soltanto a coloro che fossero stati
 titolari di una pensione con decorrenza  da  epoca  successiva  al  7
 marzo 1968.
    In  accoglimento,  pertanto  della richiesta formulata all'udienza
 del 29 gennaio 1980, si aggiunge  all'I.N.P.S.,  ai  sensi  dell'art.
 423, secondo comma, del c.p.c., il pagamento in favore del ricorrente
 dell'assegno di L. 30.000 mensili a decorrere dal 1º gennaio 1989.
    Tanto   premesso,  ritiene  il  giudicante  che  la  questione  di
 costituzionalita'della legge 15 aprile 1985, n.  140,  sollevata  dal
 ricorrente non sia manifestamente infondata.
    L'attribuzione del beneficio ex art. 6, secondo comma, della legge
 n. 140/1985 infatti,  appare  collegato  ad  un  elemento  del  tutto
 estraneo  e  non  e'  sorretto  da  ragioni  valide  ed oggettive: la
 discriminazione tra gli ex combattenti, collegata ad un elemento  del
 tutto  estraneo  alle  motivazioni posta a base della concessione del
 beneficio, qual e' la data del pensionamento appare, in  conclusione,
 in  contrasto  per  il  principio di eguaglianza sancito dall'art. 3,
 cpv. della Costituzione.
   Oltre  a  non  essere manifestamente non infondata, la questione e'
 rilevante ai  fini  del  presente  giudizio  in  quanto  la  modifica
 apportata  in sede legislativa dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544 -
 esplica il proprio effetto soltanto a decorrere dal 1º  gennaio  1989
 sulla  base  delle  brevi  considerazioni che precedono il giudicante
 ritiene rilevante e non  manifestamente  infondata  la  questione  di
 costituzionalita'  della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in
 cui esclude  dal  beneficio  gli  ex  combattenti  che  fruiscono  di
 pensione con decorrenza al 7 marzo 1968.